Il certificato di sicurezza di una barca è un documento rilasciato dall’Autorità Marittima che accompagna la licenza di navigazione e serve a garantire l’interezza strutturale della barca e la funzionalità dei suoi impianti secondo le leggi nazionali e internazionali.
Il certificato di sicurezza di un’imbarcazione deve essere rinnovato dopo 8 anni dal primo rilascio per le nuove unità marcate CE di categoria di progettazione A e B e dopo 10 anni per le nuove unità marcate CE di categoria di progettazione C e D.
Per le altre imbarcazioni una volta superato il termine di validità della visita iniziale la scadenza è ogni 5 anni, previa visita periodica od occasionale effettuata dall’Ente Tecnico Notificato, che deve accertare che le condizioni per cui il certificato di sicurezza è stato rilasciato permangano ancora.
Il certificato di sicurezza della barca viene rilasciato al momento della prima iscrizione dell’imbarcazione presso la Capitaneria di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e gli Uffici provinciali che detengono i registri delle imbarcazioni oppure qualora siano state apportate modifiche all’apparato motore (solo per imbarcazioni iscritte prima dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 94/25/CE).
E’ importante che il certificato di sicurezza venga sempre tenuto a bordo per esibirlo alle autorità marittime a fronte di un controllo.
Il certificato di sicurezza della barca si rinnova di diritto ogni cinque anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di idoneità.
Nel caso in cui, come accennato sopra, l’imbarcazione abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o mutamenti, sia alle caratteristiche tecniche di costruzione sia all’apparato di propulsione, il certificato di sicurezza perde di validità ed il proprietario ne deve richiedere un nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
Le novità introdotte dal nuovo Codice della Navigazione rispetto al rinnovo del certificato di sicurezza delle navi da diporto agevolano di molto il diportista. Per le unità da diporto non marcate CE la validità del certificato di sicurezza può essere diversa da quella delle marcate CE e stabilita dall’organismo tecnico.
Qualora l’autorità marittima o della navigazione ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, essa dispone che la barca sia sottoposta ad una nuova procedura di convalida.
Il rinnovo del certificato di sicurezza della barca può essere richiesto direttamente ad uno degli enti certificatori oppure ad una agenzia autorizzata dall’ente stesso, concordando data, luogo ed ora della visita. La visita di rinnovo del certificato di sicurezza viene effettuata da uno degli enti notificati segnalati sul sito ufficiale della Guardia Costiera e al suo superamento viene rilasciato un attestato di idoneità e apposto un timbro rosso sul certificato di sicurezza, approvandone il rinnovo per ulteriori cinque anni.
Durante il periodo di validità del certificato di sicurezza, il diportista è tenuto a mantenere l’imbarcazione in buone condizioni di manutenzione per quanto attiene le parti principali dell’unità, quali appunto lo scafo, l’apparato motore e tutti gli impianti.
La via più semplice da seguire per richiederel’aggiornamento, risparmiando tempo ed eliminando le incombenze, è quella di affidarsi ad una agenzia per il disbrigo pratiche burocratiche, che provvederà ad avviare tutte le procedure necessarie.
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